Nell’articolo precedente ci siamo occupati preliminarmente del rapporto tra l’ordinamento giuridico e quello sportivo nazionale, con particolare riferimento alla nascita e competenze del C.O.N.I. e ai suoi rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali. Qui ci soffermiamo invece sulla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

La Federazione Italiana Basket-Ball (a cui aderirono dieci società maschili) fu fondata, a Milano, il 2 novembre del 1921. Qualche anno dopo cominciò a organizzare anche i tornei femminili, pur continuando a far parte (fino al 1931) della Federazione della ginnastica. Il periodo “preistorico” del campionato di “palla al cesto” (dal 1922 al 1924) visse uno strano dualismo: la F.I.P. organizzò il torneo, ma in parallelo non fu eliminato quello gestito dalla Federazione della ginnastica.

Nel 1925, la Federazione diventò la “Federazione Italiana Palla al Cesto” e nel 1930 assunse l’attuale denominazione di Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), stabilendo la propria sede a Roma.

La F.I.P., come stabilito dall’art. 1 comma 1 dello Statuto aggiornato il 18 settembre 2014, è un’associazione senza fini di lucro, a durata illimitata e con personalità giuridica di diritto privato ([1]), riconosciuta a norma dell’art. 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. “decreto Melandri”) e successive modificazioni.

La Federazione è costituita da società e associazioni sportive che praticano, promuovono e organizzano la pallacanestro agonistica e amatoriale (come previsto dall’art. 2 Statuto). nel rispetto dei principi costituzionali; della legislazione statale; delle norme della Federation Internationale de Basketball (F.I.B.A.), cui la F.I.P. è affiliata; degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico “nel rispetto dei principi di democrazia interna, di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive” (art. 1 Statuto).

Il rappresentante legale della F.I.P. è il Presidente federale (art. 29 Statuto), attualmente Gianni Petrucci, che convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale. Il presidente rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per essere rieletto deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55%. Ha potere di spesa in merito alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive, purché il relativo onere sia stato iscritto nel budget annuale approvato dal Consiglio Federale. Vigila sugli Organi e gli uffici federali e sui relativi atti di sua competenza. Sentito il Consiglio federale nomina il Segretario Generale. Ha inoltre la responsabilità dell’area tecnico-sportiva della F.I.P., previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali e deve perseguire i risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.

Recentemente il presidente Petrucci si è segnalato anche per una puntualizzazione delle competenze federali in relazione alle affermazioni del presidente della Lega Marino in merito alla gestione, rectius alla piena titolarità, delle trattative per la cessione dei diritti audiovisivi del prossimo triennio.

Altro importante Organo centrale è il Consiglio Federale, costituito dal Presidente e da dodici Consiglieri con diritto di voto (art. 31 Statuto); si riunisce almeno quattro volte l’anno e a norma dell’art. 32 del citato Statuto, è l’Organo di gestione e approva il budget e il bilancio di esercizio. Delibera in merito all’organizzazione dei campionati, compresi i meccanismi di promozione e retrocessione e alla partecipazione di una società in luogo di altra esclusa. Delibera in merito allo svincolo, l’amnistia e l’indulto degli atleti. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente federale promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati ai docenti.

La F.I.P. ha adottato un Codice Etico (aggiornato nel 2014) in cui sono ribaditi i principi inderogabili e obbligatori di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana, la cui osservanza è di fondamentale importanza per l’immagine della pallacanestro, riconosciuto quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo. I principi sono, in dettaglio, quelli olimpici (amicizia, rispetto altrui, correttezza sportiva, lotta contro il doping, la violenza, le discriminazioni e distorsione dei valori sportivi); di legalità; di lealtà sportiva (in particolare su doping e frodi sportive, falsando i risultati delle gare); responsabilità sociale e riservatezza.

Secondo un recentissimo studio condotto da C.O.N.I. Servizi ([2]), nel quadriennio 2009/2013, lo sport italiano ha perso oltre 94.000 tesserati, con ventiquattro federazioni in negativo (il 60%). Di queste “fughe” ben 18.969 riguardano il basket, che ha perso il 3% circa attestandosi a quota 313.587, alle spalle di calcio (che con 1.098.450 tesserati ha comunque ha perso il 2,78%) e pallavolo (365.732), ma davanti al tennis (285.631), galvanizzato dalle vittorie degli azzurri e con un numero di tesserati quasi uguale a quelli di nuoto e atletica leggera sommati. E’ probabile – come ha scritto Enrico Campana su questo sito – che la ragione di questo dato negativo sia attribuibile ai risultati deludenti della Nazionale maschile, fuori dai Mondiali 2010 e 2014, dalle Olimpiadi 2012 e lontani dal podio agli Europei 2013, ma anche dalla mancanza di una efficace “campagna di promozione coordinata tra Fip, Leghe, associazioni di categoria, investitori” ([3]).

Come accennato, negli ultimi tempi, il rapporto tra Federazione e Lega di serie A ha fatto registrare punte di asprezza che potrebbero preludere a radicali mutamenti nei rapporti tra i due soggetti dell’ordinamento sportivo cestistico italiano.

(to be continued)

[1] CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, www.notariato.it, consultato ottobre 2014. Le associazioni sono enti costituiti, per atto pubblico, da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. A norma del D.P.R. 10.02.2000 n° 361, pubblicato sulla G.U. del 7.12.2000 art. 1: “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità’ giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”. Con il riconoscimento le associazioni acquistano la personalità giuridica che comporta vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. I creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
[2] C.O.N.I. SERVIZI, Lo sport in Italia, numeri e contesto 2014, Centro Studi e osservatori statistici per lo sport, 2014.
[3] CAMPANA E., Con oltre 300mila tesserati il basket tiene, Baskettiamo.com, https://www.baskettiamo.com, 18 agosto 2014.