Dopo aver atteso per quasi un mese e mezzo le motivazioni in base alle quali il Collegio di Garanzia per lo Sport ha rigettato il ricorso della Juvecaserta per la riammissione in serie A, lunedì scorso i legali del patron Iavazzi hanno depositato il ricorso al Tar contro la Fip, il Coni e la Vanoli Cremona. Ed il desposito delle tanto agognate motivazioni dell’organo del Coni appena il giorno successivo alla presentazione del ricorso è parso quanto mai beffardo.

Alla luce della tempistica dell’intera vicenda, inevitabile porsi la domanda: perchè attendere così tanto tempo dal 26 luglio scorso per la presentazione del ricorso, visto che poi non è stato raggiunto l’obiettivo di avere in mano le motivazioni prima di ricorrere al Tar? Presentare il ricorso già agli inizi di agosto avrebbe consentito, infatti, di ottenere la fissazione dell’udienza dinanzi alla Camera di Consiglio del Tar entro la fine di agosto! (leggi “La Juvecaserta può impugnare il dispositivo”)

Intanto la Prima sezione Ter del Tar del Lazio, competente in materia di “ricorsi avverso atti e provvedimenti del Coni e delle Federazioni Sportive” (Decreto 206/2016 Tar Lazio Sezione Prima), ha fissato per il prossimo 3 ottobre la Camera di Consiglio per la discussione. Pertanto il ricorso della Juvecaserta sarà discusso dopo la disputa della prima giornata del campionato di serie A 2017/18.

SOTTOCANESTRO Coming soon

Ma il primo tentativo del legale dei bianconeri, l’avv. Luigi Adinolfi, non ha dato gli esiti sperati. Il presidente della Prima sezione Ter Carmine Volpe, infatti, ha emesso in data 13 settembre un decreto sul ricorso “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e anche decreto inaudita altera parte” della decisione del Collegio di Garanzia di rigetto del ricorso presentato dal club casertano contro la mancata ammissione al campionato di serie A. Nel decreto l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie è stata respinta come qui di seguito argomentato:

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; 

Considerato che: 

– l’adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l’esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;

– il pregiudizio dedotto non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri dell’estrema gravità e urgenza, soprattutto poiché non impedisce alla ricorrente il conseguimento della piena tutela cautelare da parte del Collegio; 

– conseguentemente, difettano i presupposti di cui all’art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.). 

– la parte ricorrente deve essere onerata del deposito della copia cartacea, obbligatoria ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, nei termini di cui all’art. 55, comma 5, del cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Respinge l’istanza. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 ottobre 2017.


Infine secondo quanto trapelato (e riportato anche da Spicchi d’Arancia) la richiesta risarcitoria avanzata dalla Juvecaserta ammonterebbe a 20 mln di euro.

La partita è appena inziata, il rischio che possa eventualmente arrivare una vittoria di Pirro (come dichiarato dal proprietario Iavazzi in conferenza stampa) è concreto, anche perchè una riammissione in serie A della Juvecaserta, con decreto emesso nella Camera di Consiglio del prossimo 3 ottobre, provocherebbe un autentico e devastante terremoto nel mondo del basket italiano con l’inevitabile ma al tempo stesso difficile da immaginare blocco della serie A. Al sodalizio casertano, infatti, dovrebbe essere concesso un congruo termine per l’allestimento del roster nonchè per la preparazione atletica precampionato. Insomma 45 giorni sarebbero il minimo sindacale…