Incredibile Mario Boni. Nato a Codogno ma toscano d’azione e lanciato dallo Sporting Montecatini, uno dei grandi cannonieri del campionato italiano, a 51 anni non solo è ancora in campo ma ha vinto il campionato di DNC con il Monsummano.

Per il Vice Presidente della GIBA e in passato commentatore di Sky e blogger si tratta del 10° campionato vinto, avendo giocato 18 finali.

Intanto al 26 maggio i sondaggi (sito GIBA) per l’Oscar dell’anno proseguono con i due fratelli Cinciarini al comando, questi i risultati: Daniele Cinciarini (Montegranaro, 129 voti, 52%), Andrea Cinciarini (Reggio Emilia, 72 voti, 29°), Daniel Hackett (Siena-Milano, 24 voti, 10%), Pietro Aradori (Cantù, 21 voti, 9%).

Daniele Cinciarini è al centro di voci di mercato e potrebbe seguire Charlie Recalcati a Venezia, Cantù volta pagina e sarà “economy run” e Pietro Aradori cerca un ingaggio in Spagna ma potrebbe tornare a Milano se l’Armani non rinnova con Melli.

In merito alla confusione che si è creata fra “contratti d’immagine” e “doppi contratti” è intervenuto con una sua nota il presidente dei giocatori Alessandro Marzoli che auspica che i giocatori, su questa materia, si affidino alla GIBA quale garante e gestore di un prossimo “contratto collettivo”.

“La corresponsione di compensi fuori busta non risponde ad alcuna esigenza propria del contraente debole (cioè il giocatore) e va evidenziato che l’atleta non trae alcun vantaggio sotto il profilo fiscale e/o previdenziale, ma unicamente notevoli danni patrimoniali, costituiti sia dal mancato versamento delle contribuzioni previdenziali ENPALS (ad oggi INPS), sia dalla corrispondente diminuzione dei versamenti nel Fondo di Fine Carriera di cui all’art. 4 L. n.91/1981. Diversamente, il contraente forte potrebbe trarre evidenti risparmi economici, stante il minor costo del lavoro (Irpef, ecc.) e, dall’altro, eludere i rigorosi (e sacrosanti) controlli sull’equilibrio finanziario di cui all’art. 12 L.n.91/1981 posti in essere dai competenti organi federali”.

“Altro discorso – conclude Marzoli – va fatto invece per i “contratti di immagine”, o meglio per i contratti di cessione del diritto allo sfruttamento dei diritti di immagine individuali e/o collettivi, a condizione che il tutto sia sorretto da una effettiva operazione”.